REDAZIONI TECNICHE
La sicurezza aziendale è un obbligatorio ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.
Offriamo consulenza per la tua società analizzando i fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro.
DVR Obbligatorio : per quali aziende?
La normativa in vigore stabilisce che elaborare tale documento è obbligatorio per tutte le aziende che abbiano almeno un lavoratore, indipendentemente dalla forma contrattuale, (con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, quindi anche se questo lavoratore è uno stagista, tirocinanti per esempio).
L’obiettivo del DVR è di prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tuttavia sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR le aziende che non hanno dipendenti, ovvero:
- liberi professionisti,
- le ditte individuali
- imprese familiari senza dipendenti, l
- e società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti, ad eccezione delle Società Semplici (SS) e le Società in Nome Collettivo (SNC) che sono invece sempre tenute a redigere il DVR
Chi può redigere il DVR?
La normativa in vigore dispone che sia OBBLIGO del Datore di Lavoro la redazione del DVR, dopo aver effettuato un’opportuna valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro in stretta collaborazione con le seguenti figure:
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- il Medico Competente
- Il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (RLS),
L’esposizione dei lavoratori agli agenti fisici è regolata dal D.Lgs 81/08, al titolo VIII.
SICUREZZA DNA esegue gli accertamenti tecnici, le perizie, le misure e le valutazioni necessarie per determinare il livello di rischio nei luoghi di lavoro soggetti a specifiche prescrizioni in materia di esposizione dei lavoratori agli agenti fisici.
L’esperienza acquisita da SICUREZZA DNA permette di ottenere il risultato di un accertamento professionale, corredato da tutta la documentazione dei rilievi prevista dagli enti di vigilanza, con contemporanea ottimizzazione del costo per il cliente.
Eseguiamo misurazioni di rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche e radiazioni ionizzanti.
RUMORE
La valutazione mediante misurazioni è richiesta, ai sensi del D.Lgs 81/08, Titolo VIII, Capo II, in ambienti di lavoro rumorosi, tipicamente nel comparto della lavorazione industriale e nell’edilizia, ma anche in alcuni casi particolari.
La valutazione viene effettuata da un tecnico qualificato e l’effettuazione di viene eseguita utilizzando un fonometro.
I dati acquisiti durante la campagna di misurazioni sono rielaborati per calcolare gli indici di esposizione riferiti alle diverse mansioni oggetto della valutazione. In merito al RUMORE gli indici di esposizione sono rappresentati dai seguenti:
- livello di esposizione giornaliero o settimanale al rumore (LEX,8h o LEX,W) riferito ad ogni mansione e relativa incertezza;
- livello di picco massimo (Lpeak) riferito ad ogni compito lavorativo con esposizione al rumore e relativa incertezza.
Viene inoltre effettuata la verifica di efficienza dei DPI messi a disposizione dell’azienda oppure indicando i DPI necessari da utilizzare.
Nel caso in cui si riscontri un livello di esposizione al rumore superiore ai valori superiori di azione, viene elaborato un programma di misure di riduzione dell’esposizione come previsto dal D.Lgs 81/08.
Inoltre, SICUREZZA DNA aiuta i suoi clienti ad individuare, ed applicare, le misure di sicurezza più adeguate per il caso specifico: attività di formazione per i lavoratori, uso di apparecchiature alternative, rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa, ecc.
La valutazione dei rischi da rumore va aggiornata ogni 4 anni oppure:
- ogni volta che risulti necessario dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- in caso di cambiamenti per quanto riguarda strutture o attrezzature di lavoro.
Soprattutto, però, dev’essere svolta da professionisti competenti e dotati della strumentazione idonea: se devi effettuarla per la tua azienda, contattaci per avere subito maggiori informazioni
VIBRAZIONI
La valutazione del rischio vibrazioni è richiesta, ai sensi del D.Lgs 81/08, Titolo VIII, Capo III, in presenza di utensili vibranti (smerigliatrici, martelli demolitori, avvitatori, decespugliatori, ecc) e nei casi di guida di determinati mezzi da lavoro (carrelli elevatori, escavatori, trattori, alcuni mezzi di trasporto, ecc).
Sono molti i comparti, le mansioni, i lavoratori esposti a questo rischio.
L’esposizione al rischio vibrazioni di identifica in:
- Esposizione del sistema Mano – Braccio, HAV (Hand/arm vibration)
- Esposizione del corpo intero, WBV (Whole Body Vibration)
SICUREZZA DNA per svolgere la valutazione del rischio utilizza un accelerometro.
I dati acquisiti durante la campagna di misurazioni sono rielaborati per calcolare gli indici di esposizione riferiti alle diverse mansioni osservate ed include una serie di indagini e controlli al fine di misurare l’intensità e la durata delle vibrazioni e, dunque, i livelli di pericolosità.
Inoltre, SICUREZZA DNA aiuta i suoi clienti ad individuare, ed applicare, le misure di sicurezza più adeguate per il caso specifico: attività di formazione per i lavoratori, uso di apparecchiature alternative, rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa, ecc.
La valutazione dei rischi da vibrazioni va aggiornata ogni 4 anni oppure:
- ogni volta che risulti necessario dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- in caso di cambiamenti per quanto riguarda strutture o attrezzature di lavoro.
Soprattutto, però, dev’essere svolta da professionisti competenti e dotati della strumentazione idonea: se devi effettuarla per la tua azienda, contattaci per avere subito maggiori informazioni
CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)
La valutazione del rischio campi elettromagnetici (CEM) è uno strumento importante per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori esposti. La valutazione strumentale dei campi elettromagnetici è richiesta, ai sensi del D.Lgs 81/08, Titolo VIII, Capo IV, in presenza di sorgenti diverse, in funzione degli assorbimenti di corrente e delle loro caratteristiche di dispersione dei campi.
Gli effetti possono essere diretti o indiretti, e le normative si pongono l’obiettivo di proteggere la persona da entrambi. I primi sono quelli immediatamente riscontrabili, e che possono provocare ad esempio nausea, riscaldamento del corpo (o parti di esso), effetti su nervi, muscoli o organi sensoriali.
Gli effetti indiretti, invece, insorgono a livelli espositivi più bassi e riguardano, ad esempio:
- interferenze con dispositivi elettronici impiantati passivi (protesi, piastre di metallo, ecc.);
- interferenze con dispositivi elettronici impiantati attivi (come pacemaker o defibrillatori impiantati);
- interferenze con altre attrezzature e dispositivi medici elettronici;
- innesco involontario di detonatori, incendi o esplosioni;
- effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art;
- scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto.
La valutazione dei rischi da campi elettromagnetici va aggiornata ogni 4 anni oppure:
- ogni volta che risulti necessario dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- in caso di cambiamenti per quanto riguarda strutture o attrezzature di lavoro.
Soprattutto, però, dev’essere svolta da professionisti competenti e dotati della strumentazione idonea: se devi effettuarla per la tua azienda, contattaci per avere subito maggiori informazioni
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA)
La misurazione dell’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali è da compiersi, ai sensi del D.Lgs 81/08, Titolo VIII, Capo V, in presenza di lampade o macchine le cui emissioni ottiche non risultino giustificabili (ovvero sicure a priori) e in quelle situazioni in cui il livello di rischio non sia valutabile altrimenti.
Esempi di attività in cui potrebbero essere presenti tali sorgenti sono:
- Dermatologia/Estetica
- Forni di fusione metalli/vetro
- Metalmeccanica (qualsiasi attività con fasi lavorative di saldatura , fotoincisione, taglio laser)
- Laboratori con lampade germicida
- Carrozzerie (se in possesso di lampade IR per essiccazione)
Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in:
- Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
- Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm;
- Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).
Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.
La valutazione del rischio ROA comprende anche la gestione di interventi di prevenzione e protezione per la riduzione del rischio.
La valutazione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali va aggiornata ogni 4 anni oppure:
- ogni volta che risulti necessario dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- in caso di cambiamenti per quanto riguarda strutture o attrezzature di lavoro.
Soprattutto, però, dev’essere svolta da professionisti competenti e dotati della strumentazione idonea: se devi effettuarla per la tua azienda, contattaci per avere subito maggiori informazioni
RADIAZIONI IONIZZANTI
Le radiazioni ionizzanti sono, per definizione, radiazioni elettromagnetiche o corpuscolari dotate di sufficiente energia per “ionizzare” la materia che attraversano, ovvero strappare elettroni ad atomi o molecole.
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine artificiale sono di due differenti tipologie:
Le radiazioni ionizzanti sono trattate nel Decreto Legislativo n 101 del 31 luglio 2020. Le radiazioni ionizzanti possono danneggiare il DNA contenuto nelle cellule e portare nel tempo alla formazione di cancro. Ecco perché l’INAIL riconosce questo agente fisico come altamente rischioso.
La valutazione dei rischi da radiazioni ionizzanti va aggiornata ogni 4 anni oppure:
- ogni volta che risulti necessario dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- in caso di cambiamenti per quanto riguarda strutture o attrezzature di lavoro.
Soprattutto, però, dev’essere svolta da professionisti competenti e dotati della strumentazione idonea: se devi effettuarla per la tua azienda, contattaci per avere subito maggiori informazioni
Il datore di lavoro, nel Documento sulla valutazione dei rischi, deve inserire anche una relazione sulla valutazione del rischio gravidanza, cosi come previsto all’art. 28 del D.Lgs 81/08.
Le lavoratrici hanno l’obbligo di comunicare lo stato di gravidanza. A seguito di comunicazione di gravidanza: Il datore di lavoro verifica se esiste lo stato di pericolo per le lavorazioni oggetto di valutazione Se esiste il pericolo per le lavoratrici ha l’obbligo di modificare le condizioni e gli orari di lavoro. Se non è possibile quanto sopra e in ogni caso per le lavorazioni vietate: il datore di lavoro sposta le lavoratrici ad un’altra mansione e informa contestualmente il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. Nel caso in cui non è possibile spostare la lavoratrice ad altra mansione comunica agli organi competenti affinchè dispongano l’interdizione dal lavoro della lavoratrice.
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi in azienda ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08 (nel quale si prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi “[…] tra i quali anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato) evieneeffettuata dal datore di lavoro avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
L’obbligo di redazione del Documento di Valutazione Rischio stress mira a identificare le potenziali cause di stress e a pianificare azioni preventive per tutelare i lavoratori contro questa forma di malattia professionale.
L’INAL definisce le procedure per la valutazione del rischio dettate dalla “metodologia INAL 2017” in cui inizialmente viene effettuata una valutazione preliminare tramite apposito questionario. Il processo di valutazione del rischio parte dall’identificazione delle fonti di stress nell’ambiente di lavoro, attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori suddivisi tra quelli relativi al contesto lavorativo e quelli riconducibili invece al vero e proprio contenuto del lavoro
Se il problema dello stress da lavoro è identificato come un rischio presente in azienda, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro.
In linea generale il processo di valutazione dei rischi si articola in tre fasi: identificazione dei pericoli, stima del rischio (valutazione preliminare/valutazione semplificata) e valutazione approfondita. In base all’esito di questo processo vengono adottati interventi di eliminazione o riduzione del rischio e una successiva rivalutazione di verifica dei cambiamenti ottenuti.
Le attività lavorative comportanti movimenti ripetuti degli arti superiori sono responsabili di un elevato numero di patologie a carico dei vari distretti articolari. Il numero di queste malattie, in costante crescita, costituisce buona parte delle patologie professionali registrate ogni anno da Inail.
Questo può condurre senza dubbio a situazioni di rischio. Questi effetti sono causati, nella maggior parte dei casi, da condizioni scadenti dal punto di vista ergonomico e possono essere considerevolmente ridotti attraverso una corretta progettazione di vari aspetti dell’attività: natura del compito, organizzazione del lavoro, design della postazione e degli oggetti o utensili impiegati, forza richiesta e altri fattori.
In generale, un’attività lavorativa può essere costituita da uno o più compiti ripetitivi o non ripetitivi. I compiti ripetitivi sono caratterizzati da sequenze di azioni di durata relativamente breve, dette “cicli”, che si ripetono più volte uguali a loro stesse; le “azioni” non sono i singoli movimenti articolari, ma una serie di gesti e movimenti di uno o più distretti articolari finalizzati al compimento di un’operazione elementare.
Ai sensi delD.Lgs 81/08 per Movimentazione Manuale si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche a carico delle articolazioni e dei muscoli.
Come sempre il Datore di Lavoro ha l’obbligo di cercare in prima misura di eliminare il rischio agli ambienti sotto la sua supervisione, e qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, “adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati, e fornisce ai lavoratori i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio attrezzandosi con ausili meccanicodi sollevamento (paranchi, gru e piattaforme) o di spinta (carrelli e muletti).
In effetti il rischio per la salute deve essere valutato non solo relativamente alle azioni di sollevamento (movimentazione manuale dei carichi) ma anche di traino spinta ed infine relativamente ai cosiddetti movimenti ripetuti o ripetitivi. Ancora oggi i rischi connessi con tali attività lavorative sono tra i più diffusi e spesso determinano malattie professionali.
Per questo è necessario che ogni lavoratore sia adeguatamente formato e ogni azienda possieda il documento di valutazione del rischio di movimentazione dei carichi al fine di determinare il livello di rischio
La presenza in ambiente lavorativo di sostanze chimiche rappresenta genericamente, com’è noto, un fattore di rischio sia per la sicurezza che per la salute di tutti i lavoratori.
Il D.Lgs. n. 81/08 (il cosiddetto Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) impone,la valutazione specifica del “rischio chimico”, definendo in particolare:
- agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici,
- pericolo: la proprietà di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
- rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Un principio cardine su cui è necessario operare sia sempre quello di eliminare o di ridurre ove possibile la presenza di sostanze chimiche pericolose all’interno degli ambienti di lavoro. Gli strumenti a disposizione del datore di lavoro per realizzare questo scopo, sono misure di prevenzione che ruotano intorno ad una efficace e puntuale formazione ed informazione ai lavoratori interessati, e coinvolgono un’attenta pianificazione dell’organizzazione del lavoro. Questa deve essere rivolta a limitare, per esempio, il numero degli esposti, all’impiego di adeguate e moderne misure tecniche ed all’adozione di normative aziendali che definiscano le modalità di manipolazione, conservazione, smaltimento delle sostanze chimiche utilizzate e relativa gestione delle emergenze.
Il d.lgs. 81/2008 fornisce gli strumenti per la valutazione del rischio biologico e presenta le direttive per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori esposti.
Tale tipologia di rischio è presente in molti settori lavorativi, sia in attività che possono comportare uso deliberato degli agenti biologici che esposizione potenziale, ed è generalmente poco conosciuto e molto spesso sottostimato.
Le patologie causate da agenti biologici sono inquadrate come malattie-infortunio sulla base dell’assimilazione del concetto di causa virulenta a quello di causa violenta.
Il documento, utile a quanti operano nel campo della salute e sicurezza e agli stessi lavoratori, analizza i principali aspetti e problemi legati alla presenza di agenti biologici.
In particolare, fornisce indicazioni su:
- classificazione degli agenti biologici
- modalità di esposizione
- obblighi normativi
- specifiche misure di prevenzione e protezione
La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono parte specifica della valutazione dei rischi che il DDL deve operare a norma del D.Lgs. 626/94. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, in conformità all’allegato I del D.M. 10/3/98, di cui qui vengono riportati i tratti essenziali.
Per valutare i rischi d’incendio e redigere il relativo documento è necessario effettuare l’analisi dei luoghi di lavoro mediante dei soppralluoghi effettuati dai nostri esperti tecnici, tenendo conto in particolare:
- “del tipo di attività; (luoghi di lavoro a basso/medio/alto rischio d’incendio)
- delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati; (es: materiali e sostanze combustibili o infiammabili)
- delle caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro (strutture, aree di piano, superfici totali, coperture ecc.);
- della formazione del lavoratore
Come si valuta il livello di rischio di incendio?
- individuazione di ogni pericolo di incendio
- individuazione dei lavoratori e di altre persone esposte a rischi di incendio;
- eliminazione dei pericoli di incendio;
- valutazione del rischio residuo di incendio;
- verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
Il Piano di emergenza è un documento che contiene le operazioni da mettere in atto in caso di emergenza e viene configurato con l’applicazione di procedure per la gestione delle emergenze sia interne al luogo di lavoro che esterne, ovvero le operazioni da porre in essere per affrontare con prontezza le situazioni a rischio accidentali e non prevedibili
OBBLIGO DI REDAZIONE
L’adozione del piano di emergenza ed evacuazione è un obbligo sancito dalla legge per le seguenti tipologie di azienda:
- attività produttive che occupano 10 o più dipendenti;
- aziende in cui si svolgono attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco (DPR 151/2011)
I contenuti del piano di emergenza sono stabiliti all’Allegato VIII del DM 10 marzo 1998 che afferma letteralmente che i fattori da tenere conto nella sua stesura sono:
- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonchè all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio;
- i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
inoltre bisogna indicare delle misure specifiche per l’evacuazione dei disabili, una planimetria dell’edificio, e l’esatto punto di raccolta all’esterno.
Prove di evacuazione
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10/03/98, ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
La prova di evacuazione ha l’obiettivo di simulare una situazione di emergenza, durante la quale verrà effettuata l’evacuazione dell’edificio percorrendo le vie di fuga. Lo scopo è la familiarizzazione con un’eventuale situazione di emergenza. E’ prevista una riunione iniziale con i lavoratori e con gli addetti alle emergenze per la pianificazione della prova di evacuazione; la simulazione della procedura di allarme; la riunione finale per resoconto simulazione.
Al termine della prova dovrà essere predisposto un verbale di avvenuta prova di evacuazione.
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200 a € 5.200.
PLANIMETRIE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Ai sensi del DM 10/03/98 nei luoghi di lavoro in cui vige l’obbligo di predisporre il piano di emergenza, oltre ad effettuare le prove di evacuazione, dovrà essere predisposta le planimetria di emergenza ed evacuazione
La planimetria deve riportare:
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazione antincendio.
Se vuoi essere certo di redigere il Piano di Emergenza ed Evacuazione nel modo corretto – e conforme alle norme di legge – non esitare a contattarci per richiedere la consulenza di un nostro professionista.
Il Rischio Esplosione è normalmente associato ad un potenziale danno di elevata magnitudo: le esplosioni determinano tipicamente gravi danni alle strutture e infortuni gravi e anche mortali per i lavoratori.
Ai sensi dell’articolo 289 del D.Lgs 81/08 , per prevenire le esplosioni il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività svolta, sulla base della valutazione dei rischi. Qualora l’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, egli deve:
a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione.
Con riferimento a quanto richiesto per il settore delle atmosfere potenzialmenteesplosive dalla direttiva ATEX 94/9/CE, il D.Lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro di effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive e la di redigere il Documento sulla protezione contro le esplosioni”.
Il DUVRI, acronimo il cui significato è “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali”, è un documento che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività in appalto.
Tale documento è obbligatorio ai sensi dall’articolo 26 del D.LGs 81.08 e s.m.i.
Il DUVRI, come tutti i documenti che riguardano la sicurezza sul lavoro, non è un documento “statico”, ma deve essere aggiornato quando il committente o la ditta appaltatrice individuino durante l’esecuzione delle opere di nuovi rischi da interferenza. Essendo un documento da allegare obbligatoriamente al contratto di appalto, ad ogni sua variazione deve essere effettuata una nuova consegna.
In funzione del contenuto del documento tutti i componenti dell’impresa committente e di quella appaltatrice dovranno:
- collaborare per attuare misure preventive e protettive relative ai rischi propri dell’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare interventi preventivi e protettivi, informandosi reciprocamente sui rischi dovuti alla concomitanza dei lavori;
Dopo la redazione il DUVRI si allega al contratto di appalto o di opera.
Esistono dei casi, individuati dal Testo Unico, in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI, essi sono:
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno(qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio in presenza di rischi particolari riportati nell’Allegato XI al Testo Unico);
- attività che presentano un basso rischio d’infortunio per ambo le parti (a patto che sia presente un coordinatore qualificato);
- se è presente il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (questo riguarda solo i cantieri);
SANZIONI PER MANCATA REDAZIONE DEL DUVRI
In caso di inadempienze o mancanze relative alla valutazione dei rischi interferenza ed elaborazione sono previste le seguenti sanzioni a carico del datore di lavoro committente:
- multa da 2.500 € a 6.400 €;
- arresto e detenzione da 3 a 6 mesi;
Fermo restando che la mancanza del DUVRI rende nullo il contratto d’appalto.
Affidati ad un tecnico specializzato che ti possa supportare nel rispettare appieno gli obblighi di legge, effettuando una corretta valutazione.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile in presenza di attività di lavoro edile o di ingegneria civile di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/08
Il POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici per ogni cantiere.
Il POS deve tenere conto:
- della valutazione dei rischi per lavoratori dell’impresa;
- delle misure di prevenzione e protezione;
- dell’organizzazione della sicurezza.
LE SANZIONI RIGUARDANTI IL POS
In caso di mancata redazione o aggiornamento, le sanzioni sono di tipo amministrativo e penale: il datore di lavoro può subire una pena detentiva fino a 8 mesi e una sanzione da 3.000€ a 15.000€ per mancata o incompleta elaborazione del POS
SICUREZZA DNA offre, assistenza per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Grazie alla presenza nel nostro organico di tecnici della sicurezza dalla comprovata esperienza, SICUREZZA DNA è in grado di supportare il cliente nella produzione della documentazione richiesta dal D.Lgs 81/2008.
La valutazione del rischio fulminazione è uno degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81.08 e s.m.i. per il datore di lavoro, per garantire la protezione dalle scariche atmosferiche.
Nello specifico, l’articolo 80 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che egli debba prendere misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di fulminazione diretta e indiretta. Per questo, è tenuto ad eseguire una valutazione dei rischi, sulla base della quale adottare le misure tecniche e organizzative necessarie.
L’art. 84, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede nello specifico che il datore di lavoro provveda “affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica“.
La valutazione del rischio fulminazione non va confusa con la valutazione del rischio elettrico, nel cui ambito si può identificare il rischio di folgorazione (o elettrocuzione), ovvero un passaggio di corrente attraverso il corpo umano dovuto al contatto diretto o indiretto con la fonte energia.
La nuova norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), definisce quali sono le modalità per effettuare la valutazione del rischio di fulminazione.
Nella valutazione del rischio fulminazione, i dati di cui è necessario disporre sono:
- caratteristiche ambientali e densità dei fulmini nella zona dove la struttura e le linee entranti sono collocate;
- caratteristiche della struttura, degli impianti, delle linee entranti e delle apparecchiature (e rispettive tensioni di tenuta all’impulso);
- ammontare economico e sociale delle perdite, impatto ambientale dei danni e costo delle riparazioni.
Affidati ad un tecnico specializzato che ti possa supportare nel rispettare appieno gli obblighi di legge, effettuando una corretta valutazione del rischio fulminazione.

